Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 10:20 METEO:PORTOFERRAIO13°16°  QuiNews.net
Qui News elba, Cronaca, Sport, Notizie Locali elba
giovedì 28 marzo 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Il papà di Ilaria Salis in tribunale a Budapest: «Speriamo di ottenere i domiciliari»

Cronaca martedì 28 gennaio 2014 ore 12:35

Tribunale di Portoferraio. Ecco il decreto che riapre il tribunale dell'Elba

Tutto il testo del provvedimento che ha riportato la "giustizia" sull'isola



ISOLA D'ELBA — logo_doc

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma, lì 27 gennaio 2014

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

Con il presente intervento normativo il Governo intende esercitare il potere di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e 156, relativi alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché alla soppressione di uffici di giudici di pace nel contesto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

L’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, infatti, rimette al Governo la potestà normativa di adottare le predette disposizioni integrative, correttive e di coordinamento, secondo i principi ed i criteri direttivi già fissati per l’intervento delegato principale, assegnando il termine di due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati.

L’esigenza di intervenire nell’immediatezza del definitivo acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nei citati decreti legislativi è data dal rilievo di taluni dubbi interpretativi posti dalla disciplina approvata e che pare opportuno superare con espressa previsione normativa già nella fase di avvio di una così incidente riforma dell’assetto complessivo delle circoscrizioni giudiziarie, pure positivamente vagliato in sede di controllo costituzionale.

L’intervento correttivo riguarda sia il decreto legislativo che ha realizzato una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero sia l’ulteriore decreto che ha realizzato la revisione degli uffici dei giudici di pace.

In relazione al parere reso dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, 3 dicembre 2013, con cui sono stati proposti interventi di ripristino di molteplici uffici giudiziari soppressi, deve rilevarsi che:

1) si tratta, sostanzialmente, di indicazioni già proposte in sede parlamentare nel corso dell’iter di approvazione dell’intervento di riforma della geografia giudiziaria varato lo scorso anno, e come tali già valutati e su cui il Governo ha quindi già preso posizione nelle relazioni accessorie al provvedimento legislativo su cui qui si interviene;

2) non risultano, né sono evidenziati nel parere, elementi sopravvenuti di disfunzione del servizio di giustizia inerente agli ambiti territoriali oggetto delle sollecitazioni di ripristino;

3) tutte le sollecitazioni si fanno carico dei singoli uffici senza declinare la proposta in un contesto organico alla complessiva riforma: come ha osservato la Corte costituzionale, respingendo questioni in vari casi sollevate dagli stessi uffici di cui il parere chiede il ripristino (Pinerolo, Alba, Sala Consilina), e validando la «ragionevolezza» dell’impianto riformatore in chiave di coretto bilanciamento dei plurimi valori costituzionali in rilievo, «la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell’i9nteervento, non poteva essere effettuata, valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica … dovendo, invece, inserirsi, in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un’ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado»;

4) il ripristino degli uffici in questione comporterebbe ulteriori oneri di spesa rispetto alla sostenibilità finanziaria della nuova geografia, di cui non si propone la copertura in contrasto con l’art. 81 Cost., e questo a maggior ragione riguardo alla suggerita neo-istituzione di sezioni distaccate, o non meglio precisati presidi giudiziari, in luogo dei tribunali soppressi;

5) resta fermo quanto osservato in sede di relazione illustrativa al decreto legislativo n. 155 del 2012, con specifico riguardo ai profili di inefficienza dell’istituto della sezione distaccata;

6) analogamente, resta fermo quanto in quella sede osservato in merito alla legittimità dell’art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 155/2012 relativo alle modifiche delle circoscrizioni dei Tribunali de L’Aquila e Chieti.

Sui riassetti territoriali di cui si ritiene opportuno il varo, valgono le osservazioni che seguono.

Nella tabella A allegata al RD n. 12 del 1941 e nella tabella A allegata alla legge 374/91 sono state apportate anche alcune variazioni all’assetto delineato dai dd.lgs. 155 e 156 per gli uffici di primo grado, che, sebbene rilevanti sotto il profilo dimensionale, risultano del tutto coerenti con i criteri generali adottati in sede attuativa della riforma ed anzi assicurano, nell’ambito dei circondari interessati, maggiore omogeneità territoriale e migliori condizioni di accesso al servizio giustizia.

Le modifiche interessano il solo distretto di Milano e coinvolgono direttamente il circondario del capoluogo lombardo, per il quale in sede di prima analisi si era ritenuta assolutamente prevalente l’esigenza di realizzare un significativo decongestionamento del relativo bacino di utenza.

Le successive verifiche condotte, anche sulla scorta delle argomentazioni prodotte dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere, hanno, tuttavia, evidenziato la rilevanza di elementi e parametri già considerati ma sin qui ritenuti subordinati rispetto all’esigenza rappresentata.

In particolare, nell’ambito del distretto di Milano, viene disposta la riassegnazione del territorio compreso nella competenza della pregressa sezione distaccata di Rho al circondario del capoluogo distrettuale, in luogo della precedente attribuzione al circondario di Busto Arsizio.

Detta modifica si rende opportuna in ragione non solo della contiguità ma soprattutto, come già evidenziato, in considerazione della omogeneità territoriale e della conseguente maggiore efficienza del sistema di collegamenti pubblici di trasporto, tanto più rilevanti alla luce dei prossimi eventi di particolare importanza socio-economica, quale l’Expo 2015.

Resta ferma invece l’attribuzione del territorio della ex sezione distaccata di Legnano al circondario di Busto Arsizio.

Coerentemente l’ufficio del giudice di pace di Rho viene incluso nel circondario di Milano, mentre il territorio dell’ex ufficio del giudice di pace di Legnano, precedentemente accorpato a quello di Rho, viene da questo disgiunto e aggregato alla sede circondariale di Busto Arsizio.

Analoghe considerazioni in ordine alla efficienza del sistema di collegamenti pubblici con il capoluogo distrettuale possono essere riferite anche al territorio della pregressa sezione distaccata di Cassano d’Adda, assegnata con il d.lgs. 155/2012 al circondario di Lodi.

Sul punto si è quindi ritenuto di condividere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, riportando l’intero territorio della ex sezione distaccata di Cassano d’Adda nell’ambito del circondario di Milano.

Determinazioni conformi sono state assunte anche con riferimento all’ex giudice di pace di Cassano d’Adda, ora aggregato a quello di Milano.

L’intervento normativo correttivo si adegua, dunque, per il tribunale di Urbino, alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 237 del 2013. Per effetto della stessa il medesimo tribunale risulta già, con effetto retroattivo e di diritto, ripristinato nella sua originaria consistenza territoriale.

In relazione al predetto contenuto complessivo del presente intervento normativo, il testo è strutturato in due capi: il primo recante disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle norme recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; il secondo recante disposizioni correttive e integrative delle norme recanti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie riguardanti gli uffici del giudice di pace. Lo schema si compone di 14 articoli, di cui si illustra di seguito sinteticamente il contenuto.

L’articolo 1 contiene una disposizione con la quale si sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, contente l’elenco degli uffici giudiziari soppressi; nonché la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, contenente, per ogni tribunale di ciascun distretto di corte d’appello, l’elenco dei singoli comuni ricompresi nel relativo circondario. Le tabelle sono state modificate tenuto conto del pronunciamento della Corte costituzionale relativo al tribunale di Urbino (sentenza n. 237 del 2013) e della istituzione del tribunale di Napoli nord. Tenuto conto del disposto dell’articolo 42 del citato regio decreto, che individua la sede del tribunale ordinario in ogni capoluogo come determinato nella predetta tabella A, e della peculiarità del neocostituito tribunale di Napoli nord, la cui denominazione non contiene un riferimento a una definita località geografica, si è ora espressamente proceduto, nella tabella, richiamata nel testo del decreto legislativo, all’univoca indicazione che il capoluogo del predetto tribunale, ai sensi dell’art. 42 del regio decreto in parola, è il comune di Aversa.

L’individuazione della specifica sede del Tribunale di Napoli Nord ha luogo con il presente decreto legislativo, e in particolare con la tabella di cui all’allegato I, posto che solo adesso è stato possibile individuare il luogo di allocazione dei relativi servizi giudiziari.

Va in ogni caso sottolineato che, prima della disposizione in parola, la sede del Tribunale di Napoli Nord doveva comunque intendersi in ognuno dei comuni ricompresi nel relativo circondario, e pertanto gli edifici di erogazione dei servizi di giustizia collocabili in ciascuno di essi. Infatti, non individuando “Napoli Nord” una specifica località geografica, deve intendersi capoluogo a norma dell’art. 42 dell’ordinamento giudiziario, ognuno dei comuni compresi nel circondario che ne definisce la competenza territoriale.

Analoghe esigenze di adeguamento connesse alla costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord rendono opportuna la modifica della tabella A della legge 26 luglio 1975, n. 354, riguardante la individuazione dell’ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza (articolo 2 dello schema).

L’articolo 3 contiene modifica alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e concernente la definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d’assise d’appello e delle Corti d’assise. L’esigenza dell’intervento normativo chiarificatore è, anche in questo caso, dettata dalla costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord.

L’articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello. La norma introdotta dispone che, sino a sei mesi dopo l’entrata in vigore del correttivo, si considerano idonee, per la costituzione delle predette Corti d’assise, le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 287 del 1951. La norma è finalizzata a garantire la regolare costituzione del giudice d’assise, nella parte in cui l’organo giudicante è composto da giudici popolari. Questi ultimi, infatti, vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi. E’ dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d’assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari.

L’articolo 5 dello schema illustrato inserisce il comma 4-bis all’articolo 5 del decreto corretto. Con tale norma, modificata in adesione ai pareri sia parlamentari che del Consiglio Superiore della magistratura, al fine di realizzare la copertura dell’organico di magistratura del nuovo tribunale di Napoli nord e dell’ufficio della procura della Repubblica sino alla misura del 75% dell’organico così da allinearsi alle scoperture medie degli uffici sul territorio nazionale, si introduce una deroga alla legittimazione triennale che l’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario richiede per i tramutamenti dei magistrati. E’ espressamente previsto che in ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a stabilire i criteri di legittimazione e selezione per la procedura di copertura dell’organico dei predetti uffici giudiziari, anche dettando una specifica regolamentazione relativa al periodo di permanenza nell’ufficio di provenienza (sfruttando la deroga espressa ai limiti di cui all’art. 194 ord. giud.). Non si è ritenuto di introdurre, ai fini della copertura dell’organico del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, anche una deroga aldivieto di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2006, dal momento che le misure introdotte appaiono sufficienti a garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

L’articolo 6 consente, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, che sia avviata una procedura di trasferimento volta ad adeguare la dotazione di magistrati onorari alla nuova configurazione territoriale degli uffici giudiziari.

In adesione alle sollecitazioni del Consiglio Superiore della magistratura è stata prevista, sino alla definizione della suddetta procedura di trasferimento, la possibilità di applicazione endodistrettuale, a domanda da proporsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari versanti in situazioni di incompatibilità negli uffici di provenienza a seguito della nuova organizzazione giudiziaria. Scaduto il termine per la proposizione della domanda, il capo dell’ufficio segnala al consiglio giudiziario, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e ai fini degli articoli 42-quater, secondo e terzo comma, e 42-sexies dell’ordinamento giudiziario, la sussistenza di situazioni di incompatibilità che riguardano i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che non hanno proposto la domanda. E’ espressamente previsto, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 12, che l’ufficio giudiziario presso il quale è disposta l’applicazione si considera ordinaria sede di servizio a norma dell’articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e, comunque, per tutti gli effetti di legge. Per il tribunale di Napoli Nord e la relativa procura della Repubblica, la previsione appena indicata varrà anche in assenza di situazioni di incompatibilità, per l’evidente ragione di supporto alla prima implementazione organizzativa di questi uffici.

Infine, in adesione alle sollecitazioni presenti nel parere del Consiglio superiore della magistratura e in quello delle Commissioni Parlamentari competenti, con il comma 4 si consente ai magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici soppressi, di prescindere dal requisito della legittimazione triennale previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Essi potranno quindi chiedere l'assegnazione a nuovi posti vacanti sorti a seguito della rideterminazione delle piante organiche di cui all’articolo 5, comma 4, e pubblicati entro il 31 luglio 2014. E’ rimesso al Consiglio superiore della magistratura nella fase di attuazione della norma di indicare nei bandi di pubblicazione dei posti vacanti i nuovi posti sorti a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Si tratterà pertanto di tutti i posti scaturiti dalla riforma.

Questa norma si fa carico del fatto che l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 155/2012, prevedeva una deroga al requisito della permanenza almeno triennale. In particolare, il legislatore delegato ha previsto che le piante organiche dovevano essere approvate dal Ministro entro il 31 dicembre 2012 (art. 5, comma 4, d. lgs. 155/2012) e conseguentemente l’art. 6 comma 1 del d. Lgs. 155/2012 ha consentito ai magistrati “perdenti posto” di presentare domanda di assegnazione a “posti vacanti pubblicati”. Questa norma di favore valeva fino a “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore” del decreto e, quindi, fino al 12 marzo 2013.

Vi era, cioè, un evidente nesso funzionale tra le nuove piante organiche degli uffici risultanti dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e il termine entro il quale i perdenti posto avrebbero potuto presentare domanda di assegnazione di posti direttivi o semidirettivi, anche se dal precedente trasferimento non erano ancora decorsi tre anni.

In pratica, però, è accaduto che le piante organiche sono state approvate il 18 aprile 2013 e riguardano non tutti gli uffici giudiziari, ma solo quelli coinvolti dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (a seguito dell’accoglimento, da parte del Ministero, della delibera con cui il Consiglio ha suggerito di ripartire in due fasi la modifica degli organici).

Ne deriva che il beneficio costituito dall’esenzione dal requisito della legittimazione triennale, siccome concesso dalla norma solo fino al 12 marzo 2013, non è stato concretamente usufruito, nel senso che i perdenti posto non legittimati hanno potuto proporre domanda per i posti (direttivi, semidirettivi ed ordinari) eventualmente banditi dal 13.09.12 al 12.03.13, ma non hanno potuto avvalersi delle opportunità conseguenti alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, in particolare, dell’ampliamento dei posti di presidente di sezione e di procuratore aggiunto che ha riguardato gli uffici accorpanti.

Con l’articolo 7 viene precisato che gli immobili di proprietà comunale che, a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, possono essere utilizzati, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo decreto, a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi sono quelli interessati da interventi edilizi finanziati dallo Stato oltre che a norma dell’art. 19 della l. n. .119 del 1981 anche ai sensi della l. n. 26 del 1957.

Con l’articolo 8 vengono aggiunti cinque nuovi commi all’articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Il primo (comma 2-bis) introduce una norma interpretativa, relativa ai procedimenti civili e penali, che accoglie espressamente la ricostruzione ermeneutica della disposizione di cui all’art. 9, già condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 22 maggio 2013. Per procedimenti penali è espressamente individuato il momento di pendenza: il momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

Secondo tale interpretazione l’ambito applicativo dell’art. 9 non può riferirsi alle sezioni distaccate, poiché queste non costituiscono “uffici” a norma dell’ordinamento giudiziario e dei connessi criteri di competenza. Le sezioni distaccate costituiscono, infatti, mere articolazioni del solo ufficio giudiziario rappresentato dal tribunale, tanto che la pacifica giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato dall’art. 83 disp. att. c.p.c. (cfr., a titolo di esempio, Cass. n. 1309 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 1539 del 2012).

La netta differenziazione tra “ufficio giudiziario” e “sezione distaccata” è ribadita più volte nel decreto legislativo, in particolare: a) l’art. 5, comma 1, detta autonome regole per l’assegnazione dei magistrati assegnati agli uffici giudiziari e per quelli che esercitano le funzioni presso le sezioni distaccate soppresse; b) l’art. 5, comma 5, prevede l’applicazione del differenziato regime di assegnazione dei magistrati ordinari di cui al comma 1 dello stesso articolo anche ai magistrati onorari; c) l’art. 5, comma 6, disponendo in ordine al personale amministrativo distingue chiaramente tra ufficio giudiziario e sezione distaccata; d) l’art. 8, comma 1, nel dettare la disciplina transitoria in materia di edilizia giudiziaria distingue i riferimenti agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate.

Questi univoci indici interpretativi rendono irrilevante ogni dubbio derivante dal contenuto della rubrica dell’art. 1 del decreto legislativo, che fa riferimento esclusivamente all’oggetto principale della norma in esso contenuta: la riduzione del numero dei tribunali ordinari. Peraltro, per le sezioni distaccate non si è trattato di una riduzione ma di una integrale soppressione di tali articolazioni sull’intero territorio nazionale e, pertanto, dello stesso istituto della sezione distaccata di tribunale.

Dalla distinzione normativa sopra evidenziata consegue che l’articolo 9, avendo riguardo agli uffici, non ha per proprio ambito applicativo le sezioni distaccate. La soluzione si spiega agevolmente considerando quanto sopra rilevato, e cioè che i rapporti tra la sede principale e la sezione distaccata non involgono questioni di competenza ma di mero riparto degli affari all’interno di un medesimo ufficio, sì che la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, automaticamente, l’accentramento presso la sede centrale di tutti gli affari previamente trattati dalla sezione stessa. E’ infatti la sede centrale l’unico ufficio competente prima e dopo l’acquisto di efficacia delle nome di cui al decreto legislativo.

Il comma 2-ter precisa, in adesione ai pareri parlamentari e del CSM e applicando il medesimo principio, che la regola si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli soppressi.

Il comma 2-quater precisa la stessa regola si applica anche agli uffici di sorveglianza, in adesione ai pareri parlamentari e del CSM.

Il comma 2-quinquiesdispone che, per i procedimenti penali per i quali la notizia di reato, ancorché non iscritta, sia comunque stata trasmessa o acquisita dagli uffici del pubblico ministero alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 resta ferma la competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, anche se, a seguito della istituzione del tribunale di Napoli nord, la competenza si sarebbe radicata presso quest’ultimo tribunale. Il riferimento, non già al momento formale dell’iscrizione ma a quello della disponibilità della notizia di reato da parte dell’Ufficio di procura tiene conto di un dato della prassi, costituito dal ritardo, spesso consistente, con cui gli uffici provvedono, per oggettive difficoltà logistiche e organizzative, all’adempimento dell’iscrizione. La norma ricalca la soluzione già adottata, con l’articolo 10 del d.lgs n. 491 del 1999, in occasione dell’istituzione del tribunale di Tivoli e risponde all’esigenza di non gravare il neocostituito tribunale di un numero eccessivo di affari rispetto ai tempi necessari per l’integrale copertura della pianta organica. Un pari trattamento è riservato ai procedimenti relativi alle misure di prevenzione che siano stati iniziati, con la formulazione della proposta al tribunale alla stessa data, quali che siano i soggetti titolari del potere di iniziativa che abbiano richiesto al tribunale l’applicazione di una delle misure.

Il comma 2-sexies enuncia l’estensione della regola di cui sopra all’ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, in adesione ai pareri parlamentari e del CSM.

L’articolo 9 reca disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord, integrando il disposto dell’articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522. La norma estende i compiti dell’ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche con riferimento agli edifici ed ai locali destinati ad ospitare il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica preso il medesimo tribunale.

Con l’articolo 10 accogliendo le sollecitazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari competenti ed in considerazione delle oggettive e peculiari difficoltà di collegamento dei luoghi insulari sono state nuovamente e temporaneamente istituite le sezioni distaccate di tribunale nelle isole di Ischia, Portoferraio e Lipari. Le predette articolazioni verranno attivate a decorrere dalla data stabilita da un decreto del Ministro della giustizia volto a dare inizio all’operatività di ogni singola articolazione e sino al 31 dicembre 2016 con un ambito di competenza mutuato da quello delineato dagli articoli 48 bis e ss. ord. giud., abrogati dall’art. 2, comma 1, del dlgs. n. 155 del 2012. Per l’operatività delle ripristinate articolazioni territoriali si è fissato un termine triennale perché ritenuto un congruo lasso temporale per avviare compiutamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione non soltanto nel processo civile ma anche in quello penale (che sotto il profilo in esame versa in uno stadio embrionale). A decorrere dal 1 gennaio 2017 le disposizioni in parola cesseranno di produrre effetti, con la conseguenza che il territorio compreso nella circoscrizione delle predette sezioni distaccate andrà a comporre il circondario dei rispettivi tribunali. In merito alla tecnica legislativa adottata si rileva che in considerazione della natura transitoria della disposizione in esame si è scelto di mantenere invariate le disposizioni soppressive di tutte le sezioni distaccate di tribunale, ivi comprese quelle in parola, di cui all’articolo 1 del dlgs. n. 155 del 2012 e alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario specificando che per le predette sezioni distaccate insulari ripristinate la soppressione si produrrà il 1 gennaio 2017.

Gli articoli 11 e 12, che costituiscono il capo II dello schema, modificano le tabelle A e B del decreto legislativo n. 156 del 2012 e sostituiscono la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991 in funzione della conservazione dell’ufficio del giudice di pace di Aversa, con ridenominazione dell’ufficio in giudice di pace di Napoli nord.

Nell’articolo 11 si specifica che le regole poste con i commi 2-bis e ter dell’articolo 9 del d.lgs. n. 155/2012 si applicano anche in quanto compatibili agli uffici del giudice di pace, e si prevede che la soppressione dell’ufficio del giudice di pace in caso di inadempimento degli impegni assunti dagli enti locali richiedenti a norma dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 155/2012 avrà luogo nella forma del decreto ministeriale anziché con D.P.R., in adesione ai pareri parlamentari e del Consiglio Superiore.

L’articolo 13 reca clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 14 disciplina l’entrata in vigore del decreto.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Un 50enne è stato individuale e denunciato dai carabinieri. Di fondamentale importanza le immagini della videosorveglianza
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Gianni Micheli

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Politica

Monitor Traghetti

Attualità

Attualità