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Attualità giovedì 22 giugno 2017 ore 13:00

Ordinanza del sindaco per l'emergenza idrica

Dal primo luglio e fino al termine della criticità idrica, uso dell'acqua pubblica esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico - sanitari



PORTOFERRAIO — Ecco il testo dell'ordinanza

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed in particolare l’ art. 6 - LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI CIVILI

1. È vietato: a) prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale; è comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno; b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate; c) prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati. Fanno eccezione le autorità pubbliche preposte al servizio spegnimento incendio che dovranno darne comunicazione al gestore precisandone la motivazione; d) l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva; e) alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento; f) utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private; g) l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso; h) l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive; è fatto comunque obbligo in questi casi di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato; i) l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salve le ipotesi in cui tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale o qualora, previo parere dell'autorità di ambito ottimale, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - disponibilità di risorsa; - impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali; installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura. j) l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

2. Chiunque, salvo nulla osta rilasciato dal Gestore, alimenti con acqua proveniente da pubblico acquedotto vasche di arredo e/o giochi d'acqua, deve obbligatoriamente dotare gli stessi di impianti di ricircolo.

3. Il divieto di cui alla lettera g) si applica agli impianti di condizionamento installati dopo l’entrata in vigore del D.P.G.R. 29 R del 26/06/2008.

4. Riguardo al regime sanzionatorio, nel rispetto delle competenze stabilite dall’art. 8bis L.R.n.81/95, si rimanda altresì all’art.51 del Presente Regolamento. 5. Per tutto quanto in questa sede non previsto, si rinvia a quanto disposto dal D.P.G.R n.29R/2008. 6. Su specifica richiesta scritta da parte dell’utente ed in particolari circostanze, tra cui l’assenza di servizi di approvvigionamento di acqua potabile alternativo al pubblico acquedotto nel Comune ove ha sede l’utenza, il Gestore può consentire, previa attivazione di una fornitura idrica dedicata, il riempimento delle piscine ad uso esclusivamente privato in deroga alle previsioni di cui alla lettera h, prescrivendo le modalità ed i tempi per il riempimento. Della specifica autorizzazione al prelievo, delle sue modalità e motivazioni viene data comunicazione scritta all’utente e per conoscenza all’ATO. Viene comunicato altresì all’ATO il rifiuto motivato all’istanza dell’utente;

Considerato che risulta essenziale, per prevenire spreco della risorsa, mantenere l’efficienza della rete distributiva e garantire il pronto intervento in caso di rotture e perdite di rete;

Visto il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 7 bis e l’art. 50;

O R D I N A

A far data dal 01.07.2017 sino al termine della criticità idrica, comunicata tramite espressa revoca della presente ordinanza:

A tutti gli utenti del servizio idrico integrato di impiegare l’acqua fornita dal - pubblico acquedotto

esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico - sanitari;

E’ fatto divieto a tutti gli utenti di utilizzare l’acqua potabile per le seguenti attività:

- lavaggio di cortili e piazzali;

- lavaggio di autoveicoli e motoveicoli;

- innaffiamento di giardini, prati ed orti;

- il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di

ricircolo dell’acqua;

- ogni altro uso diverso da quello domestico;

Sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l’utente e l’Ente erogatore, privilegiando comunque fonti alternative all’acquedotto per dare soddisfazione alle clausole contrattuali.

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, come, a titolo di esempio:

- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera;

- installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono di

risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;

- utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;

- utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;

- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

- preferire la doccia al bagno,

- non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba.

RACCOMANDA chiunque possa provvedere con impianti di potabilizzazione di valutare la realizzazione dei medesimi autonomamente o in forma consortile tra privati ferma restando la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a supportare i proponenti nella attuazione di celeri percorsi autorizzativi .

RICORDA

- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo

ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;

- che il riempimento di piscine è disciplinato dal citato regolamento regionale 29/R del 2008

“Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”.

ORDINA ad ASA spa di provvedere entro 12 ore dalla segnalazione delle perdite di rete a provvedere alle riparazioni per limitare le perdite di risorsa, obbligando la stessa ASA spa a dare immediata informazione all’Amministrazione Comunale della segnalazione della perdita, indicando località e ora della segnalazione stessa al fine di consentire le opportune verifiche di ottemperanza alla presente ordinanza. Ovvero che in caso di inadempienza si procederà con specifica ordinanza a successiva rivalsa per danno ambientale ed extracosto per perdita di risorsa che non deve ricadere come costo aggiunto sull’utenza.

AVVERTE

L’inadempienza della presente ordinanza comporterà provvedimenti a termine di legge.

C O M U N IC A

che contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.


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