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Cronaca sabato 21 giugno 2014 ore 15:45

La Riforma dell'Assistenza sanitaria pubblica Granducale

La seconda parte delle note redatte da Marcello Camici



PORTOFERRAIO — Le massime ed istruzioni che seguono stabiliscono criteri di ammissione per “accordarsi asilo” ed essere assistiti negli spedali degli Infermi di tutto il Granducato di Toscana in seguito alla riforma sanitaria 

introdotta nel 1818(“Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 febbraio 1818. Firenze .Dalla Tipografia
Marenigh 1818” ) “6°. 

Per essere ammesso nei letti paganti è necessario che concorrano i requisiti di malattia curabile, da causa giusta ed urgente, per cui debba accordarsi asilo nel Pubblico Spedale a preferenza della casa partico
lare del malato e di solvibilità o sia potenza a pagare;nei semipaganti,la malattia curabile e miserabilità,nei gratuiti,malattia curabile e miserabilità.
Senza il corredo dei documenti giustificanti rispettivamente i precitati requisiti non possono permettersi l’ammissione negli Spedali,fuori dei casi di estrema urgenza e provvisoriamente. 

Chiunque ordinasse altrimenti sarà garante allo Spedale dell’indennità e dovrà rimborsare esattamente tutte le spese di spedalità come se il malato fosse pagante “
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64. Carta 119.ASCP)

L’ammissione non è consentita senza documenti giustificanti.
Solo nei casi di estrema urgenza anche se provvisoriamente ,il legislatore consente a tutti,senza documenti giustificanti, l’ammissione in ospedale : introduzione di aspetto universalistico nell’assistenza
sanitaria pubblica pubblica ancora oggi presente.

Il requisito comune richiesto nei documenti giustificanti l’accettazione è che sia certificato che la malattia è
curabile. Per i paganti inoltre era richiesto urgenza e causa giusta ovvero l’impossibilità ad essere assistiti nel proprio ambito familiare.
Le massime che seguono ,settima e ottava , garantiscono all'Infermo miserabile“ documentato e certificato come tale,l’ammissione nello spedale degli infermi e relativa assistenza gratuita : sono massime
che rappresentano introduzione di principi di solidarietà a difesa dei ceti meno abbienti ancora oggi presenti.

“7°. Vi è una prelazione per le ammissioni ai diversi posti semipaganti,e gratuiti,e sarà regolata come appresso. I Malati miserabili della Comunità,ove esiste lo Spedale,sono preferiti al godimento de’ letti 

gratuiti fino al compimento del numero assegnato nel Bilancio.
Se il numero non è completo vi hanno luogo quelli a mezza-paga della Comunità medesima.In difetto degli uni e degli altri si apre il diritto ai miserabili delle altre Comunità del Gran-Ducato indistintamente fino al
compimento del numero di letti assegnato alla Spedalità gratuita.”

8°. Occupati tutti i posti gratuiti dai malati miserabili della Comunità,ove è stabilito lo Spedale,tutti i malati,sebbene miserabili,restano a carico della medesima,che dovrà reintegrare il Pio Stabilimento della spesa di
spedalità. 

L’istessa procede per tutte le altre Comunità, quando i posti gratuiti sono esauriti di chi avevadiritto di prelazione.” (Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)

La nona e la decima massima ed istruzione anticipano gli odierni richiami alla appropriatezza delle prestazioni sanitarie poiché tendono a garantire la copertura economica di queste prestazioni .

“9°.In tutti i casi,nei quali il malato è pagante a carico della Comunità o dei Particolari ( come si dirà in apppresso ) il Rettore o Commissario dello spedale è obbligato a trasmettere immediatamente l’avviso al
Gonfaloniere della rispettiva Comunità,affinchè esso provveda alla indennità di quella,ed al regresso,se vi ha luogo,e sappia l’epoca dalla quale incomincia il suo aggravio

10°. Tutti gli Spedali della Toscana hanno un numero determinato di letti occupabili gratuitamente in proporzione delle loro rendite,e secondo i Bilanci di Previsione,che annualmente vengono fatti. Questo nume
ro di letti gratuitamente occupabili è stato determinato dietro i resultati dell’esperienza di un decennioimmediatamente precedente all’anno 1817 e per conseguenza somministra tutta la probabilità di essere
sufficiente ai bisogni ordinari dei rispettivi Spedali e di garantire la 

Comunità da ulteriori aggravi per il titolo della spedalità dei miserabili malati di malattia curabile. Non è permesso di oltrepassare il numero
di questi letti gratuiti,che viene stabilito ogn’anno nel Bilancio di Previsione. (Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)

Con la massima ed istruzione numero undici il legislatore indica in quali ospedali si trovano letti riservati “a comodo dello studio pratico dell’Arte Medica e Chirurgica”

“11°. Nei Regi Spedali di Firenze,Siena,Pisa e Pistoia,ove si ammettono i giovani praticanti nella Medicina e nella Chirurgia,vi saranno alcuni Letti riservati per arte a malattie straordinarie e per i casi
di grandi operazioni ,per i quali sarà accordata l’ammissione in grazia dello studio pratico delle arti predette,qualunque sia la provenienza ,ed avuto però sempre riguardo allo stato di fortuna del malato
per portarlo tra i Paganti,Semi-Paganti o Gratuiti.”
(Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)

La massima ed istruzione seguente introduce un principio universale e cioè il diritto alla cura.Si
prevede che in caso di estrema urgenza il malato è comunque ammesso dentro l’ospedale anche in
assenza di documentazione che accerti la curabilità della malattia e/o la fascia sociale di reddito di
appartenenza(pagante ,gratuito,semipagante)

“12°. Non sarà ammesso alcun individuo negli Spedali (eccettuato nei casi di estrema urgenza)meno che si
presenti con le giustificazioni dei requisiti necessari. In questi casi di urgenza per altro il malato ammes
so sarà provvisoriamente portato nel ruolo dei Paganti a carico della Comunità cui appartiene, e ne
sarà prevenuto il Gonfaloniere rispettivo per avere i convenienti schiarimenti. Se il malato sarà veramen
te miserabile sarà regolata l’ammissione a seconda delle circostanze ,che offrirà lo stato dei letti gra
tuitamente occupabili; se non sarà tale,il Gonfaloniere non solamente provvederà al modo di ottenere il
rimborso a favore della sua Comunità,ma si vi sarà intervenuto arbitrio,o alcuno altro mezzo indiretto
ne procurerà la repressione dal rispettivo Superiore incaricato della Polizia”
(Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio


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