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Attualità giovedì 12 dicembre 2019 ore 12:43

Ricorso elettorale Capoliveri, la sentenza

Foto di repertorio

E' stata pubblicata la sentenza del Tar in cui sono contenute le motivazioni per le quali le operazioni di scrutinio si sono svolte correttamente



FIRENZE — Il Tar Toscana oggi ha pubblicato la sentenza relativa al ricorso elettorale presentato da alcuni componenti della lista Competenze e valori per Capoliveri, guidata da Walter Montagna che ritenevano illegittimo il risultato delle votazioni del 26 Maggio scorso che ha visto la parità con la lista Capoliveri bene comune, guidata dall'attuale sindaco Andrea Gelsi, e che ha portato al ballottaggio del 9 Giugno scorso.

Il Tar Toscana dopo aver esaminato le schede contestate e annullate lo scorso 3 Dicembre ha infatti dichiarato che Andrea Gelsi è il legittimo sindaco di Capoliveri (leggi qui l'articolo).

Successivamente il Tar Toscana ha pubblicato le motivazioni secondo le quali ha emesso tale sentenza.

La lista Montagna, come si legge nella sentenza del Tar, riteneva l’illegittimo annullamento di almeno 7 schede contenenti voti che avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista n. 1 escludendo così il ballottaggio. Inoltre la lista Montagna contestava  l’attribuzione di quattro voti alla lista numero 2 motivando che si tratterebbe di voti nulli e il riconoscimento di tale nullità porterebbe alla proclamazione di Montagna a sindaco al primo turno. Infine la lista Montagna rilevava che nella sezione n.1 ci sarebbe un errore nel numero complessivo dei votanti, errore che avrebbe determinato la mancanza di una scheda e di un voto, inficerebbe l’intera competizione che dovrebbe essere rinnovata.

Il Tar ha smontato tutte le contestazioni della lista Montagna, confermando il corretto operato dei presidenti di seggio elettorale, sottolineando che le schede annullate sono state annullate correttamente in base ai doveri di comportamento per l'espressione del voto previsto per legge.

Per quanto riguarda invece le schede contestate per le quali veniva indicato un candidato e barrata la casella della lista concorrente, il Tar ha spiegato che l'attribuzione del voto nei casi di Comuni al di sotto dei 5000 abitanti va alla preferenza del candidato e non alla lista, dato che nei piccoli Comuni le persone tendono a votare le persone che conoscono piuttosto che la lista di appartenenza.

Infine per quanto riguarda il numero errato delle schede e dei votanti dopo l'analisi dei verbali elettorali il Tar ha ritenuto che è emerso un mero errore materiale non invalidante quindi le operazioni elettorali.

La sentenza con le motivazioni dettagliate del Tar è disponibile qua sotto come allegato. 


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